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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programmi di promozione economica
Art. 3 - Convenzioni con enti, istituti, associazioni e organismi vari
Art. 4 - Concessione di contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche
Art. 5 - Erogazione dei contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche
Art. 6 - Concessione ed erogazione di contributi ad enti fieristici
Art. 7 - Commissione regionale consultiva per le attività di promozione economica e fieristiche
Art. 8 - Composizione della commissione regionale consultiva
Art. 9 - Funzionamento della commissone regionale consultiva
Art. 10 - Norme finali
Art. 11 - Norma transitoria
Art. 12 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La regione Emilia - Romagna concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla valorizzazione della produzione emiliano - romagnola attraverso programmi pluriennali ed annuali di iniziative di promozione economica ed il coordinamento degli interventi promozionali realizzati nel settore da enti ed aziende regionali.
I programmi promozionali concorrono, inoltre, al perseguimento degli obiettivi delle attività promozionali svolte dai competenti organi statali.
Art. 2
Programmi di promozione economica
I programmi di promozione economica si articolano normalmente in progetti organici finalizzati, nei quali sono indicati i settori merceologici interessati alle iniziative promozionali, i mercati di intervento, i tipi di iniziative previste ed i consemercati di intervento, i tipi di iniziative previste ed i conseguenti oneri finanziari.
Gli enti e le associazioni di cui al quarto comma, lettera a), possono proporre, anche singolarmente, all'assessore competente in materia di fiere i programmi di promozione economica di cui al presente articolo.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi e i progetti di promozione economica, su proposta dell'assessore competente in materia di fiere, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 7.
I programmi promozionali possono prevedere:
a) l'organizzazione, di norma in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, con l'unione regionale delle camere di commercio, con l'Ervet - Spa, con l'Ersa, con le associazioni delle categorie economiche, con i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole imprese e con altri organismi ritenuti idonei, di iniziative di promozione economica, anche all'estero, riconducibili a progetti organici, o la partecipazione a tali iniziative; Sito esterno
- l'organizzazione, di norma in collaborazione con gli enti, istituti, associazioni ed organismi di cui sopra, di missioni di operatori economici, esperti o giornalisti esteri in Italia o di operatori economici ed esperti italiani all'estero.
L'organizzazione di iniziative promozionali all'estero e la partecipazione alle stesse avvengono nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
b) la realizzazione o l'acquisizione di materiale pubblicitario e editoriale;
c) il conferimento di incarichi ad organismi pubblici e privati o ad esperti per lo svolgimento di studi, ricerche e prospezioni di mercato e per la elaborazione ed attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie in Italia e all'estero;
d) la concessione di contributi per promuovere, nell'ambito di progetti organici finalizzati, la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero;
e) la concessione di contributi ad enti fieristici riconosciuti, che organizzino, in applicazione delle disposizioni del'art. 9, lettere b) e c), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, la partecipazione di espositori della regione a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino, a favore delle imprese emiliano - romagnole, servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri.
Art. 3
Convenzioni con enti, istituti, associazioni e organismi vari
Per le iniziative previste dall'art. 2, quarto comma, lettera a), assunte in collaborazione con enti, istituti, associazioni, consorzi, società consortili ed altri organismi, o su proposta degli stessi, la giunta regionale è autorizzata a stipulare con i medesimi apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le iniziative promozionali concordate, le relative modalità di svolgimento nonchè la quota di partecipazione finanziaria della Regione.
Fra gli oneri dervanti dall'organizzazione di missioni di operatori economici ed esperti italiani all'estero sono in ogni caso escluse dalla partecipazione finanziaria della Regione le spese di viaggio e soggiorno nonchè le spese personali.
Art. 4
Concessione di contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche
I contributi previsti dall'art. 2, quarto comma, lettera d), sono corrisposti:
a) ai consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane od agricole;
b) ai comitati fra imprese artigiane o agricole omogenee, costituiti ai sensi dell'art. 39 e seguenti del codice civile, regolati da accordi conformi allo statuto - tipo approvato dal consiglio regionale.
I contributi per le iniziative di partecipazione a manifestazion fieristiche, ricomprese nei progetti organici finalizzati di cui allarticolo 2, sono concessi in misura non superiore alle seguenti percentuali massime della spesa complessiva ammissibile:
- 80 % per il primo anno di partecipazione dellazienda alla manifestazione;
- 60 % per il secondo anno di partecipazione dellazienda alla stessa manifestazione;
- 40 % per il terzo anno di partecipazione dellazienda alla stessa manifestazione;
- 30 % per il quarto anno di partecipazione dellazienda alla stessa manifestazione;
Per le manifestazioni che constano di due edizioni annuali il contributo può essere concesso, limitatamente ai primi tre anni, per la partecipazione ad entrambe le edizioni.
Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:
1) quota di iscrizione alla manifestazione;
2) affitto ed allestimento dell'area espositiva;
3) trasporto ed assicurazione dei prodotti da esporre;
4) inserimento nel catalogo della manifestazione e servizio di interprete.
Fra gli oneri derivanti dalla partecipazione a manifestazioni fieristiche non sono in ogni caso ammesse a contributo regionale le spese di viaggio e soggiorno dei titolari delle imprese, le spese personali e quant' altro non strettamente attinente all' iniziativa.
Art. 5
Erogazione dei contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche
Le richieste di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione generale sull'iniziativa.
Entro il trentesimo giorno precedente l'iniziativa dovranno essere presentati:
- Il preventivo di spesa particolareggiato, corredato da dettagliata relazione;
- la dichiarazione di impegno a presentare, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, il consuntivo delle spese sostenute con la relativa documentazione;
- la copia dellatto costitutivo e dello statuto;
21. una dichiarazione dalla quale risulti se le aziende partecipanti hanno ricevuto altri contributi per l'inziativa e per edizioni precedenti della stessa.
La giunta regionale, contestualmente alla concessione dei contributi, può disporre l'erogazione di acconti fino al 50% della somma impegnata per le singole iniziative.
I contributi sono liquidati a consuntivo, con deliberazione della giunta regionale, sulla base di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, costituita da fatture in copia conforme all'originale e di una relazione sui risultati ottenuti dall'iniziativa.
Ove le spese realmente sostenute siano inferiori al preventivo, il contributo concesso, in sede di liquidazione, viene corrispondentemente ridotto.
La mancata partecipazione alle iniziative programmate, non imputabili a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dai contributi previsti dalla presente legge per il periodo di un anno e la restituzione dell'acconto eventualmente percepito.
Art. 6
Concessione ed erogazione di contributi ad enti fieristici
I contributi agli enti fieristici, previsti dall'art. 2, quarto comma, lettera e), sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per la organizzazione delle singole iniziative promozionali.
I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche sono condesi a fronte delle voci di spesa afferenti alla quota di iscrizione alla manifestazione fieristica ed all'affitto ed all'allestimento dell'area espositiva.
Le richieste di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, corredate da dettagliato preventivo di spesa e da programma particolareggiato dell'iniziativa promossa.
L'erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui al precedente art. 5.
Art. 7
Commissione regionale consultiva per le attività di promozione economica e fieristiche
E' istituita la commissione regionale consultiva per le attività di promozione economica e fieristiche.
La commissione esprime pareri a formula proposte in materia di:
a) indirizzi programmatici sulle attività di promozione economica e sulla politica fieristica regionale, per la definizione di un sistema fieristico integrato e coordinato;
b) programmi e progetti promozionali di cui all'art. 2;
c) classificazione e qualificazione territoriale delle manifestazioni fieristiche di competenza della giunta regionale nonchè autorizzazione allo svolgimento delle stesse;
d) formazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
e) concessione dei contributi regionali, previsti dall'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, ad enti organizzatori di manifestazioni fieristiche.
La commissione presenta alla giunta regionale una o più relazioni annuali sullo stato di realizzazione dei programmi promozionali e sui risultati delle iniziative attuate.
Art. 8
Composizione della commissione regionale consultiva
La commissione regionale di cui all'art. 7 è composta da:
- l'assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- l'assessore regionale preposto all'artigianato, o suo delegato;
- l'assessore regionale preposto all'agricoltura, o suo delegato;
- il presidente della commissione regionale per l'artigianato o suo delegato;
- tre membri designati dalle associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;
- due membri, in rappresentanza dei consorzi per il commercio estero, designati dalle associazioni di categoria cui gli stessi aderiscono;
- tre membri designati dalle associazioni regionali degli industriali più rappresentative;
- tre membri designati dalle associazioni regionali dei produttori agricoli più rappresentative;
- tre membri designati dalle organizzazioni regionali cooperative più rappresentative;
- due membri designati dalle associazioni regionali dei commercianti più rappresentative;
- un membro designato dall'Ervet Spa;
- un membro designato dall'Ersa;
- un membro designato da ciascun ente fieristico riconosciuto;
- un membro designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
- un membro designato dal centro regionale per il commercio con l'estero;
- un membro designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero;
- un membro desingato dall'unione regionale delle province;
- un membro designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d' Italia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore regionale.
Art. 9
Funzionamento della commissone regionale consultiva
La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al precedente art. 8; resta in carica per la durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti; le relative determinazoni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti nonchè limitatamente ad argomenti specifici, rappresentanti dei soggetti organizzatori interessati alle questioni in discussione, al fine di acquisire ogni opportuno elemento di valutazione.
La commissione può affidare l'esame preliminare di singoli progetti promozionali a gruppi ristretti, formati da membri della commissione medesima, dalla stessa indicati.
Ai membri della commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto, a carico del bilancio regionale, il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente per i componenti di organi collegiali.
Art. 10
Norme finali
I pareri dell'unione regionale delle camere di commercio e delle associazioni regionali delle categorie economiche, previsti nelle materie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 7 della presente legge, dall'art. 5, primo comma, dall' art. 6, terzo comma, punti 3) e 4) e dall'art. 15, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, sono sostituiti a tutti gli effetti dai pareri espressi nelle stesse materie dalla commissione regionale consultiva per le attività di promozione ecomonica e fieristiche.
I contributi regionali previsti dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, possono essere concessi anche alle associazioni ed alle organizzazioni dei produttori agricoli e zootecnici.
Per le manifestazioni organizzate dagli organismi predetti non si applica il disposto di cui all'art. 7, primo comma, lettera c), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43.
Art. 11
Norma transitoria
Il programma delle attività promozionali a favore del settore artigianale, relativo all'anno 1983, adottato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle norme della legge regionale 29 maggio 1980, n. 44, resterà disciplinato, limitatamente all'esercizio finanziario 1983, in base alla disposizione della stessa legge regionale 29 maggio 1980, n. 44.
Art. 12
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, ammontanti complessivamente a L.3.650.000.000 nel triennio 1983- 1985, di cui L.1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del programma 09 - " Fiere ed attività promozionali settore 03 - sezione 3a " del Bilancio pluriennale 1983- 85 e con l'istituzione di tre appositi capitoli nello stato di previsione della spesa, che verranno dotati della necessaria disonibilità mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 4 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio, in sede di approvazione della prima variazione di bilancio per l'esercizio 1983.
I capitoli di nuova istituzione avranno le seguenti denominazioni:
a) " Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società consortili di piccole imprese ed altri organismi (art. 2, lettere a), b), c) ";
b) " Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero (art. 2, lettera d) ";
c) contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali all'estero, o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri (art. 2, lettera e) ".
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, relativi al funzionamento della commissione regionale consultiva, si fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 10050 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, commissioni e comitati, spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e con i fondi che verranno stanziati nei bilanci per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli di spesa.
Per gli esercizi successivi al 1983, sarà la legge di bilancio a determinare le quote destinate e gravare su ciascuno degli esercizi nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiuqnue spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna. Bologna, addì 4 luglio 1983

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