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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1983, n. 21

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ECONOMICA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 febbraio 2000 n. 12

Art. 5
Erogazione dei contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche
Le richieste di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione generale sull'iniziativa.
Entro il trentesimo giorno precedente l'iniziativa dovranno essere presentati:
- il preventivo di spesa particolareggiato, corredato da dettagliata relazione;
- la dichiarazione di impegno a presentare, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, il consuntivo delle spese sostenute con la relativa documentazione;
- la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- una dichiarazione dalla quale risulti se le aziende partecipanti hanno ricevuto altri contributi per l'iniziativa e per edizioni precedenti della stessa.
La Giunta regionale, contestualmente alla concessione dei contributi, può disporre l'erogazione di acconti fino al 50% della somma impegnata per le singole iniziative.
I contributi sono liquidati a consuntivo, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, costituita da fatture in copia conforme all'originale e di una relazione sui risultati ottenuti dall'iniziativa.
Ove le spese realmente sostenute siano inferiori al preventivo, il contributo concesso, in sede di liquidazione, viene corrispondentemente ridotto.
La mancata partecipazione alle iniziative programmate, non imputabili a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dai contributi previsti dalla presente legge per il periodo di un anno e la restituzione dell'acconto eventualmente percepito.

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