Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1983, n. 25

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ A FAVORE DELLA SPA SAPIR DI RAVENNA E DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER L'ESECUZIONE DI MANUFATTI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA PORTUALE DI RAVENNA NONCHÈ PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AREA MEDESIMA(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 16 luglio 1983

Art. 1
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in annualità costanti, pari alla durata del mutuo, nella misura massima annua dell'8 per cento della spesa ammissibile, per la durata massima di anni 15 compreso il periodo di preammortamento, a favore della SpA SAPIR di Ravenna e degli Enti locali territoriali interessati per l'esecuzione di manufatti ed opere di urbanizzazione nell'area portuale di Ravenna nonché per l'acquisto di macchinari ed impianti da impiegare a servizio dell'area medesima.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Espandi Indice