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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1983, n. 25

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ A FAVORE DELLA SPA SAPIR DI RAVENNA E DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER L'ESECUZIONE DI MANUFATTI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA PORTUALE DI RAVENNA NONCHÈ PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AREA MEDESIMA(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 16 luglio 1983

Art. 2
Il programma generale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Detto programma deve contenere l'indicazione dei tempi di attuazione, anche per lotti funzionali, degli interventi previsti.
La formale concessione del contributo regionale di cui al precedente articolo è disposta dalla Giunta regionale sulla base delle sole deliberazioni esecutive di approvazione dei progetti adottati dagli enti beneficiari, senza procedere ad ulteriore approvazione dei progetti stessi.
Il contributo di cui all'art. 1 è erogato dalla Giunta regionale, con proprio atto, direttamente agli istituti mutuanti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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