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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1983, n. 25

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ A FAVORE DELLA SPA SAPIR DI RAVENNA E DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER L'ESECUZIONE DI MANUFATTI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA PORTUALE DI RAVENNA NONCHÈ PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AREA MEDESIMA(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 16 luglio 1983

Art. 3
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato un limite d'impegno di Lire 800.000.000, di cui Lire 400.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983 e Lire 400.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei Bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1983, sono così determinate:
- 1983 L.400.000.000
- dal 1984 al 1997 L.800.000.000
- 1998 L.400.000.000
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1983 che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante l'utilizzazione dei fondi allocati sul fondo globale di cui al Capitolo 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionale in corso di approvazione" di cui all'elenco n. 5 in corrispondenza della voce n. 5, allegato alla Legge di Bilancio per l'esercizio stesso (Legge regionale 3 giugno 1983 n. 18).

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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