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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, manifestazione di impegno civile e di pluralismo e strumento per il raggiungimento del pubblico interesse.
All'interno dei servizi di protezione civile, previsti dalle vigenti leggi, la Regione Emilia-Romagna riconosce il volontariato, ne favorisce l'autonoma formazione, ne agevola l'impiego e lo sviluppo.

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