LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983
Art. 10
Competenze per l'impiego del volontariato
Per l'impiego del volontariato in relazione a calamità ed a catastrofi di particolare ampiezza e per le quali sia richiesto l'intervento regionale, il Presidente della Regione, o l'Assessore delegato, si avvale della mappa regionale, degli elenchi provinciali e circondariale e degli albi comunali.
In caso di calamità, i Sindaci, quali ufficiali di Governo e come responsabili della protezione civile per il territorio comunale, fanno riferimento all'elenco comunale del volontariato e, occorrendo, all'elenco provinciale e circondariale o alla mappa regionale.