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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 11
Contributi alle associazioni del volontariato
Per favorire lo sviluppo del volontariato della protezione civile, stimolarne e garantirne l'efficiente partecipazione all'azione di prevenzione, previsione e soccorso, la Regione, con riferimento al Piano regionale di protezione civile, può erogare contributi per il finanziamento di corsi autogestiti, nonché fornire altre forme di supporto tecnico e organizzativo ad associazioni, enti od organizzazioni di volontariato, iscritti negli elenchi provinciali e circondariale o nella mappa regionale. Può altresì erogare contributi per l'acquisto di attrezzature. In tal caso, l'erogazione è subordinata alla stipulazione di una apposita convenzione in cui, oltre ad ogni altra condizione che la Regione ritenga opportuno inserire, deve essere esplicitamente contemplata la buona manutenzione della attrezzatura, la sua immediata disponibilità quando se ne ravvisi la necessità, la rifusione dei danni da imputarsi a dolo o a colpa.

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