LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983
Art. 12
Convenzioni e accordi per interventi specialistici in caso di calamità
Per particolari campi di intervento in cui siano richieste competenze e prestazioni professionali o specialistiche, la Regione promuove e favorisce, mediante appositi accordi e convenzioni, lo sviluppo di specifiche presenze, sempre a titolo di volontariato, nell'azione di protezione civile, sentite le organizzazioni sindacali, imprenditoriali, professionali e di categoria interessate, nonché le Università e le altre istituzioni scientifiche e di ricerca.