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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 13
Formazione - aggiornamento del volontariato
La Regione, in coerenza con i piani annuali di qualificazione e di aggiornamento professionale, può promuovere, programmare e finanziare appositi piani di formazione, addestramento ed aggiornamento rivolti a volontari della protezione civile o a personale adibito istituzionalmente alla prevenzione, al pronto intervento od al soccorso nella protezione civile.
I piani sono articolati in appositi corsi, che possono essere attuati direttamente dalla Regione, attraverso le proprie strutture o gli enti ed istituti regionali, o da Enti locali e da altri enti pubblici o privati di interesse pubblico, oppure attraverso le associazioni del volontariato di cui all'art. 11.
Al Presidente della Regione, o ad un suo delegato, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato e degli Enti locali, è affidato l'esame di congruenza tra i corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento per i volontari ed il piano regionale per la protezione civile.
Nell'organizzazione dei corsi la Regione si avvale del concorso degli organi ordinari di protezione civile, quali il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Servizio sanitario, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Forestale dello Stato, e può chiedere la collaborazione di organi statali.

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