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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 15
Copertura assicurativa dei volontari
I partecipanti ai corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento di cui ai precedenti articoli dovranno essere assicurati contro i rischi di infortuni o di incidenti collegati allo svolgimento dei corsi. Eguale copertura assicurativa deve essere attuata per i volontari che partecipano a specifiche esercitazioni di protezione civile.
I volontari impegnati in interventi di protezione civile devono essere assicurati con modalità tali da garantire ad essi prestazioni assicurative non inferiori a quelle previste per il personale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4 marzo 1982 n. 66 Sito esterno. Gli oneri assicurativi sono a carico delle pubbliche amministrazioni che hanno disposto l'intervento dei volontari e possono essere anticipati dalla Regione con diritto di rivalsa.

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