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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 16
Rimborsi ed equipaggiamenti
Ai volontari impegnati in attività di protezione civile non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto ed alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.
Le amministrazioni che richiedono e quelle che autorizzano l'interveno dei volontari provvedono, d'intesa fra di loro, a fornire l'adeguato equipaggiamento individuale e le attrezzature indispensabili per attuare gli interventi richiesti.
La Giunta regionale delibera uno schema di convenzione per l'utilizzo di materiale o di mezzi di proprietà dei volontari o delle associazioni, organizzazioni od enti di volontariato.

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