LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983
Art. 18
Personale
Il personale necessario all'attuazione della presente legge è messo a disposizione dai Comuni, dalle Province, dal Circondario di Rimini e dalla Regione, secondo le rispettive competenze.
Per i fini suddetti, gli Enti locali e la Regione possono impiegare obiettori di coscienza che prestano servizio civile alternativo ai sensi della Legge 15 dicembre 1972 n. 772 .