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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 18
Personale
Il personale necessario all'attuazione della presente legge è messo a disposizione dai Comuni, dalle Province, dal Circondario di Rimini e dalla Regione, secondo le rispettive competenze.
Per i fini suddetti, gli Enti locali e la Regione possono impiegare obiettori di coscienza che prestano servizio civile alternativo ai sensi della Legge 15 dicembre 1972 n. 772 Sito esterno.

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