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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 2
Definizione del volontariato di protezione civile
Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l'adesione libera e non retribuita delle persone all'opera di prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità.
Il volontariato può essere:
- temporaneo, quello espresso da soggetti singoli e associati che, nei modi ed alle condizioni previste dalla legge e dai programmi, in caso di calamità o catastrofi, mettono temporaneamente a disposizione dei Comuni la propria attività volontaria;
- organico, quello espresso da soggetti singoli e associati che concorrono sistematicamente e preventivamente al servizio di protezione civile mettendo a disposizione la propria attività volontaria, sulla base delle esperienze e competenze necessarie.

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