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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 4
Promozione e coordinamento
La Regione e gli Enti locali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, coordinano la presenza e l'impiego del volontariato.
In particolare:
- agevolano l'attività del volontariato singolo e associato e ne promuovono il coordinamento;
- favoriscono, ad integrazione di quelle esistenti, la formazione autonoma di altre forme di volontariato organico fino a coprire, nel rispetto delle compatibilità fissate dagli strumenti programmatori e operativi, le ipotizzabili necessità derivanti dagli scenari di rischio;
- organizzano, in caso di calamità e per la parte di loro competenza, le attività del volontariato organico nonché ogni altra prestazione volontaria di persone singole e associate, che si siano rese disponibili.
Eventuali impegni del volontariato fuori del territorio regionale sono coordinati dalla Regione, d'intesa con gli organi dello Stato, delle Regioni interessate e secondo i programmi della protezione civile.

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