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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 6
Elenco provinciale del volontariato
Sulla base degli albi comunali e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al Sindaco, la Provincia e il Circondario di Rimini redigono l'elenco provinciale del volontariato, in conformità con i piani operativi o comunque con le prevedibili esigenze.
Entro tre mesi dal ricevimento degli albi comunali, le Province e il Circondario di Rimini trasmettono copia dei rispettivi elenchi di volontariato alla Regione ed agli altri organi di protezione civile competenti per territorio previsti dalle vigenti leggi. Con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

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