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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 5
Albo comunale del volontariato
Presso ogni Comune della regione è istituito l'albo del volontariato per la protezione civile al quale possono iscriversi, a domanda da indirizzare al Sindaco, singole persone, associazioni, gruppi organizzati ed enti, secondo le modalità fissate dal Consiglio regionale.
L'albo, conservato presso la segreteria comunale, registra i soggetti singoli e associati che si dichiarano preventivamente disponibili a concorrere alle attività di protezione civile come indicato dall'art. 2 della presente legge.
L'iscrizione all'albo o il suo diniego debbono essere comunicati dal Sindaco agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'albo sono ammissibili solo in caso di inidoneità, adeguatamente motivata, dei richiedenti e degli iscritti.
Contro il diniego o la cancellazione è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide, in via definitiva, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 17.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni inviano alle rispettive Province ed al Circondario di Rimini copia dell'albo del volontariato. Con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

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