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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1983, n. 29

CONCESSIONE DELLA FIDEJUSSIONE REGIONALE SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA CONTRATTE DALL'ENTE AUTONOMO LIRICO TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 dell' 11 agosto 1983

Art. 3
Copertura finanziaria
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa nel Bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1983 e per tutta la durata dell' operazione finanziaria assistita dalla garanzia medesima, dotato di uno stanziamento annuo di Lire 10.000.000, integrabile - se necessario - con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del Bilancio medesimo. All'onere di Lire 10.000.000, a carico dell'esercizio 1983, l'Amministrazione regionale provvede mediante storno di pari importo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Cap. 85100 del Bilancio di previsione per l'esercizio stesso.
Per gli esercizi successivi al 1983 sarà la legge di Bilancio a disporre l'entità dello stanziamento a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.

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