Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1983, n. 29

CONCESSIONE DELLA FIDEJUSSIONE REGIONALE SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA CONTRATTE DALL'ENTE AUTONOMO LIRICO TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 dell' 11 agosto 1983

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Modalità e limiti di concessione
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Variazione di Bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
Al fine di rendere possibile il normale svolgimento delle attività dell'Ente autonomo Teatro Comunale di Bologna in attesa del prfezionamento della operazione di ripiano del relativo disavanzo 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 a norma dell'art. 4 della Legge 10 aprile 1981 n. 146 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria a favore del Tesoriere - Cassa di Risparmio in Bologna, del predetto Ente, sulle anticipazioni di cassa da concedersi dal Tesoriere stesso.
Art. 2
Modalità e limiti di concessione
La concessione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale entro il limite complessivo di Lire 3.750.000.000.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell' art. 12 della Legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno.
Art. 3
Copertura finanziaria
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa nel Bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1983 e per tutta la durata dell' operazione finanziaria assistita dalla garanzia medesima, dotato di uno stanziamento annuo di Lire 10.000.000, integrabile - se necessario - con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del Bilancio medesimo. All'onere di Lire 10.000.000, a carico dell'esercizio 1983, l'Amministrazione regionale provvede mediante storno di pari importo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Cap. 85100 del Bilancio di previsione per l'esercizio stesso.
Per gli esercizi successivi al 1983 sarà la legge di Bilancio a disporre l'entità dello stanziamento a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.
Art. 4
Variazione di Bilancio
Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in aumento Cap. 89335 " Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria regionale sulle anticipazioni di cassa contratte dall'Ente Autonomo Teatro Comunale in attesa del ripiano dei disavanzi di gestione per gli esercizi dal u976 al 1982 a norma dell'art. 4 Legge 4 aprile 1981 n. 146 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni( cni)" (Parte 1a - Sez. 7a - Settore 09 - Programma 02 - Rubrica 1a)( Classif. ISTAT: 01 - Spese normali; 01 - Funz. propria; 02 - Titolo II; 06 Classif. funz.; 63 - Classif. econ; 31 - Classif. per settori d' intervento; 30 - Classif. econ. di 2 grado).
Competenza L.10.000.000
Cassa L.10.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 agosto 1983

Espandi Indice