LEGGE REGIONALE 16 agosto 1983, n. 30
Estensione del trattamento giuridico dei dipendenti di ruolo ai giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977 n. 285
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 17 agosto 1983
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Il penultimo comma dell'art. 3 della Legge regionale 30 maggio 1980 n. 45, è così sostituito:
" Ai giovani sono attribuiti, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio. Ad essi viene inoltre corrisposto il trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, in possesso di una anzianità corrispondente a quella maturata dai giovni stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità ".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 agosto 1983