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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, provvede a:
- delegare, in attuazione dell'art. 57 dello Statuto regionale, alle Province, al Comitato circondariale di Rimini, alle Comunità montane ed ai Comuni, funzioni amministrative in materia di agricoltura e alimentazione;
- dettare norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo;
- regolare forme di consultazione e partecipazione delle forze sociali interessate;
- uniformare e semplificare le procedure inerenti alla concessione degli incentivi previsti dalle Leggi regionali in materia di agricoltura e alimentazione.

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