LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34
DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983
Art. 10
Sostituzione
In caso di inerzia degli enti delegati o subdelegati, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.