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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 10
Sostituzione
In caso di inerzia degli enti delegati o subdelegati, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.

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