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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 12
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate
Gli enti delegati o subdelegati debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o subdelega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge sono definitivi. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

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