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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 14
Programmi operativi annuali e pluriennali
In relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, tenuto anche conto, ove prevedibile, di ulteriori disponibilità di fondi in via di assegnazione alla Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce, relativamente ai fondamentali settori di intervento, una suddivisione indicativa per territorio provinciale e circondariale, sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti.
Detto riparto indicativo viene comunicato agli enti delegati, i quali, secondo le rispettive competenze, provvedono a formulare programmi operativi, annuali e pluriennali, che siano in armonia con la programmazione regionale (programma regionale di sviluppo, piani e programmi a carattere settoriale e intersettoriale, progetti per obiettivi determinati) e con i piani zonali di sviluppo agricolo.
Nel corso della elaborazione dei programmi operativi sono consultati i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e le Commissioni provinciali di cui al Titolo III della presente legge.
La Provincia e il Circondario di Rimini provvedono al coordinamento e all'approvazione dei programmi operativi ed alla loro trasmissione alla Regione per la verifica delle congruità con la programmazione e gli indirizzi regionali e ai fini della ripartizione fra gli enti delegati delle effettive disponibilità finanziarie.

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