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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 15
Riparto dei fondi e gestione della spesa
La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto al precedente art. 14, entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce tra gli enti delegati i fondi disponibili per l'anno finanziario successivo.
Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a carattere pluriennale, il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
La Giunta regionale, sulla base di relazioni consuntive presentate dagli enti delegati entro il 31 maggio di ogni anno, può procedere ad una ripartizione delle disponibilità inutilizzate o residue.
Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati. La Giunta regionale stabilirà in sede di riparto i modi e i tempi della materiale erogazione dei fondi assegnati.
Per le funzioni delegate che comportano la erogazione di fondi in rate costanti per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui, i fondi permangono nel bilancio e nella cassa della Regione. Sulla base delle deliberazioni di riparto dei relativi limiti di impegno, gli enti delegati assumono gli atti di concessione dei contributi in conto interessi disponendo la imputazione a carico del corrispondente capitolo di bilancio della Regione. Sulla base di tali atti e della documentazione probatoria della avvenuta stipulazione dei prestiti e mutui agevolati, i comtenti uffici regionali provvedono alla emissione dei ruoli di spesa fissa ed alla erogazione dei fondi agli enti o istituti mutuanti.

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