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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 16
Servizi operativi
Agli adempimenti tecnico - amministrativi per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate con la presente legge, ivi compresa la istruttoria delle istanze, provvedono i servizi operativi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione istituiti con la Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine i predetti servizi sono posti alle dipendenze funzionali delle corrispondenti Province e del Comitato circondariale di Rimini. L'avvalimento da parte delle Comunità montane e dei Comuni dei medesimi servizi, ed in particolare delle loro sezioni periferiche, sarà regolato tramite convenzioni specifiche fra detti enti e le Province e il Circondario di Rimini, da sottoporsi alla approvazione della Giunta regionale.
Allo scopo di assicurare unicità e unitarietà alle strutture tecnico - amministrative a servizio dell'agricoltura, le Province e le Comunità montane possono affidare ai servizi provinciali agricoltura e alimentazione gli adempimenti tecnico - amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni proprie integrando, ove necessario, i predetti servizi con personale da esse dipendente. In questo caso, il personale dipendente dalle Province e dalle Comunità montane viene comandato alla Regione per essere assegnato ai servizi provinciali agricoltura e alimentazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà il trasferimento agli enti locali del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti degli enti delegati comandati alla Regione ai sensi del precedente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile del servizio operativo decentrato " agricoltura e alimentazione" e di responsabile dei relativi uffici e unità operative organiche ai sensi della legge regionale, a parità di condizioni con il personale regionale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale regionale.
La Giunta regionale continua ad avvalersi dei servizi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni rimaste alla competenza della Regione.

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