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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 19
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Adozione
Alla elaborazione e adozione del piano zonale di sviluppo agricolo provvedono per il proprio territorio le Comunità montane, il Circondario di Rimini e per il restante territorio, d' intesa fra di loro, i Comuni ricompresi in ciascun ambito terririale individuato ai sensi del 3 comma del precedente art.18.
Quando la competenza alla elaborazione e adozione del piano zonale spetta ai Comuni, questi provvedono congiuntamente alla elaborazione, fatta salva l'adozione del piano da parte di ciascun Comune interessato.
Ai fini della formazione del piano zonale, sulla base di intese fra i Comuni interessati, sarà definito il Comune delegato all'assunzione degli atti conseguenti, da assumere quale referente per le azioni di coordinamento provinciale e regionale e quale destinatario dei contributi finanziari connessi alla elaborazione e all'aggiornamento del piano medesimo.
Prima di procedere all'adozione del piano gli enti competenti formulano la relativa proposta e su di essa svolgono, nelle forme più opportune, la consultazione delle organizzazioni ed enti interessati nonchè acquisiscono il parere del Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli.
La proposta di piano deve essere altresì trasmessa alla Provincia competente ai fini del coordinamento di cui al successivo art. 20.
Il piano approvato viene affisso per almeno trenta giorni all' albo dei Comuni interessati.
I programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 14 costituiscono lo strumento di attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo durante il quinquennio.
Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in sede di aggiornamento, dalla scadenza di validità del piano, ove le Comunità montane o i Comuni non abbiano provveduto alla adozione o all'aggiornamento, ai predetti adempimenti può provvedere la Provincia, sentiti le Comunità montane o i Comuni interessati.

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