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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 2
Ambito della materia
Sono compresi nella materia agricoltura e alimentazione, ai fini della presente legge, gli indirizzi, gli strumenti e gli interventi, compresi quelli contributivi e creditizi, relativi a:
- produzioni vegetali e connessa difesa dalle cause avverse;
- produzioni animali e connesso miglioramento;
- lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e mercato dei prodotti agricoli e zootecnici;
- ristrutturazione e ammodernamento delle strutture fondiarie ed aziendali, ivi compresi i miglioramenti fondiari;
- calamità naturali;
- cooperazione e altre forme associative;
- meccanizzazione ed altri mezzi tecnici, ivi compreso il controllo della qualità delle sostanze ad uso agrario;
- ricerca e sperimentazione;
- assistenza tecnico - economica, iviv comprese le attività di informazione socio - economica e di divulgazione;
- prodotti agro - alimentari, loro qualità, promozione ed orientamento dei consumi;
- infrastrutture rurali;
- bonifica integrale e montana.

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