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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 20
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Coordinamento ed approvazione
Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono svolte dalla Provincia.
Nella fase di indirizzo e coordinamento o comunque prima della approvazione dei piani zonali, la Provincia acquisisce il parere della Commissione provinciale agricoltura di cui al successivo art. 24.
Per il territorio del Circondario di Rimini, competente all'approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo è il Comitato circondariale.

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