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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 21
Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e Commissioni provinciali per l'agricoltura Costituzione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascun ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo definito o individuato ai sensi del precedente art. 18, è costituito il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli.
Entro il medesimo termine stabilito dal precedente comma, è costituita, in ogni provincia, la Commissione provinciale per l'agricoltura.
Alla costituzione dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli provvedono, per il proprio territorio, le Comunità montane e il Circondario di Rimini e, per il restante territorio, le Province, sentiti i Comuni interessati.
Alla costituzione delle Commissioni provinciali per l'agricoltura provvedono le Province.
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli del Circondario di Rimini assorbe, per il proprio territorio, i compiti della Commissione provinciale per l'agricoltura di cui al successivo art. 25.

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