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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 23
Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli - Compiti
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli è organo consultivo della Provincia, della Comunità montana, del Circondario di Rimini e dei Comuni, secondo le rispettive competenze ed ha, in particlare, i seguenti compiti:
a) esprimere parere circa l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, sulla idoneità di questi alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento in relazione agli investimenti ed agli altri interventi in essi programmati e sulla loro coerenza con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani zonali di sviluppo, dai piani delel Comunità montane nonchè dai programmi regionali di settore;
b) esprimere parere su ogni atto di concesione di incentivi economici o finanziari o agevolazioni di qualsiasi natura a favore delle aziende agricole, singole o associate, e sulle relative sospensioni o revoche;
c) esprimere parere sulla proposta di piano zonale di sviluppo agricolo;
d) esprimere parere sulla proposta di normativa urbanistica relativa alle zone agricole;
e) esprimere parere su ogni altro argomento che venga ad esso sottoposto dalla Provincia, dalla Comunità montana, dal Circondario di Rimini e dai Comuni.
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli partecipa inoltre alla gestione delle attività di sviluppo agricolo (servizi di socio - informazione, assistenza alla gestione, assistenza tecnica divulgazione, analisi terreni) con i seguenti specifici compiti:
- formulazione dei programmi di attività;
- concorso al coordinamento;
- verifica delle attività.
Il termine per la espressione dei pareri, giudizi e valutazioni è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

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