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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 25
Commissione provinciale per l'agricoltura - Compiti
La Commissione provinciale per l'agricoltura è organo consultivo della Regione e della Provincia, secondo le rispettive competenze, ed ha, in particolare, il compito di esprimere parere in ordine:
- ai programmi di cui alle leggere a) e b) del precedente art. 6;
- a criteri, priorità e parametri riguardati i prestiti di conduzione;
- alle proposte di piano zonale di sviluppo agricolo e ai programmi operativi annuali e pluriennali;
- a ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dalla Regione o dalla Provincia.
Il termine per la espressione dei pareri è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

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