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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 26
Consigli dei produttori e lavoratori agricoli - Commissioni provinciali per l'agricoltura Disposizioni comuni
I Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e le Commissioni provinciali per l'agricoltura redigono annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti delegati.
Le decisioni degli enti delegati che siano difformi, in tutto o in parte, dai pareri espressi dai predetti organi consultivi devono recare motivazione espressa delle ragioni della difformità.
Ai componenti dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle Commissioni provinciali per l'agricoltura spettano i compensi e rimborsi di cui alla Legge regionale 15 dicembre 1977 n. 49.
E' riservata alla Giunta regionale la facoltà di approvare, sentita la competente Commissione consiliare, regolamenti - tipo per il funzionamento dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle Commissioni provinciali per l'agricoltura.

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