Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 27
Ammissione alle provvidenze regionali
Hanno titolo ad accedere alle provvidenze regionali previste a favore delle aziende agricole oltre ai soggetti individuati dalle leggi regionali vigenti, le imprese familiari diretto - coltivatrici a tempo parziale.
Si considera impresa familiare a tempo parziale l'impresa condotta da almeno uno o due componenti che dedichino all'attività agricola almeno la metà del rispettivo tempo di lavoro in relazione al tipo di azienda ed agli ordinamenti colturali praticati. Spetta all'ente delegato, in sede attuativa, stabilire, nel rispetto e nell'ambito del predetto criterio, le tipologie di impresa da ammettere prioritariamente ai benefici previsti in relazione alle condizioni sociali, economiche e produttive delle varie zone.
Possono essere ammesse alle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione le iniziative che siano in armonia con i programmi regionali di settore, con i programmi operativi annuali di cui al precedente art. 14 nonchè con i piani zonali di sviluppo agricolo.
Ogni richiesta di intervento deve essere corredata da una scheda, fornita dagli uffici, contenente i dati fondamentali relativi al soggetto richiedente ed all'azienda.

Espandi Indice