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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 28
Criteri di priorità
Nella concessione delle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione gli enti delegati adottano, di norma, il seguente ordine di priorità tra i richiedenti:
1) cooperative a prevalente presenza giovanile;
2) imprese familiari diretto - coltivatrici, singole od associate o a tempo parziale; cooperative agricole e loro consorzi;
3) gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l' attività agricola ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 Sito esterno; le imprese di tecnici agricoli laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e periti agrari;
4) altri imprenditori.
Nell'ambito di ciascuna categoria di cui al primo comma, è data precedenza ai soggetti che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo che, mediante un programma di investimenti da effettuarsi nell'arco di più anni, assicuri una migliore efficienza tecnico - economica della o delle aziende interessate.

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