Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 29
Procedure
Nel caso che più leggi regionali prevedano provvidenze contributive e/ o creditizie per analoghi interventi, le singole domande presentate a norma di una delle leggi, se non accolte per carenza di disponibilità finanziaria, si intendono utilmente presentate sulle altre leggi.
In sede di finanziamento di piani aziendali o interaziendali di sviluppo, l'ente delegato provvede di norma direttamente, salva la preliminare acquisizione dell'assenso degli interessati, a far corrispondere ad ogni investimento la più idonea provvidenza contributiva e/ o creditizia in vigore, tenuto in ogni caso conto delle scelte dei piani operativi provinciali.
La documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purchè non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte allo stesso ente delegato. Nelle successive domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonchè dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità.
L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, è consentita anche prima del formale atto di impegno dell'ente delegato, purchè intervenga successivamente alla presentazione della domanda.
La realizzazione anticipata di opere e annesse attrezzature, ad eccezione degli impianti frutticoli e viticoli, è parimenti consentita prima del formale atto d' impegno previa specifica autorizzazione dell'ente delegato. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento di specifica richiesta da parte dell'ente delegato e a condizione che sia stata presentata la documentazione prevista.
La realizzazione anticipata di opere ed acquisti non comporta impegno di finanziamento da parte dell'ente delegato nè dà diritto di per se stessa a precedenze o priorità.

Espandi Indice