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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 3
Delega di funzioni alle Province, al Comitato circondariale di Rimini e alle Comunità montane
Le funzioni amministrative disciplinate da regolamenti comunitari, da norme statali e regionali, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di agricoltura e alimentazione, con le sole eccezioni di quelle delegate o subdelegate alle sole Province e al Comitato circondariale di Rimini o ai Comuni dai successivi artt. 4 e 5 e di quelle riservate alla competenza regionale dal successivo art. 6, sono delegate alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e, per il restante territorio, alle Province.

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