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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 30
Provvidenze contributive
Le provvidenze contributive in materia di agricoltura e alimentazione vengono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, erogate secondo le seguenti modalità:
- 70% del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
- 30% a saldo, o eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento della esecuzione delle opere e/ o acquisti.

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