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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 31
Provvidenze creditizie
I tassi posti a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agevolato, in materia di agricoltura e alimentazione, assistite dal consorso regionale - entro i limiti stabiliti dalle competenti autorità statali a norma dell'art. 109, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno - sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario ed agli obiettivi della programmazione regionale.
Le nuove misure dei tassi, determinate ai sensi del comma precedente, si applicano alle operazioni il cui nulla - osta o atto di approvazione sia di data successiva a quella di adozione delle misure stesse.

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