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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 32
Sanzioni
L'ente delegato, sentito l'interessato, può comminare la decadenza dalle agevolazioni finanziarie concesse, ancorchè in tutto o in parte già liquidate, qualora:
- gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;
- le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;
- siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'ente delegato.
La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate di interessi calcolati al tasso di riferimento, fissati dal Governo, in vigore al momento dell' incasso del primo acconto sui finanziamenti, maggiorato di tre punti, nonchè l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura e alimentazione.
L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

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