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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 33
Spese relative alle funzioni delegate
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge sono a carico della Regione.
Gli enti delegati sono tenuti, ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente comma, a trasmettere alla Regione annualmente una relazione sull'attività svolta con indicazione delle spese sostenute.
La Giunta regionale provvede, a seguito della accertata validità e congruità delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari.
E' in facoltà della Giunta regionale, d' intesa con gli enti delegati, definire il rimborso delle spese di cui sopra in via forfettaria tramite apposita convenzione da valere per un triennio.
Fermi restando gli accertamenti di cui al terzo comma del presente articolo, il rimborso delle spese potrà avvenire in via anticipata e per quote trimestrali.
A partire dall'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l' iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento annuo di L.1.000.000.000.

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