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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 34
Riordino di deleghe disposte da precedenti leggi regionali
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative in materia di agricoltura delegate alle Province, alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e ai Comitati comprensoriali da precedenti leggi regionali si intendono delegate agli enti locali individuati ai sensi del Titolo I della presente legge e secondo i principi ivi contenuti.
Di conseguenza le disposizioni di leggi regionali incompatibili con il nuovo assetto di competenze sono abrogate.
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge verranno perfezionati dagli enti competenti ai sensi del primo comma del presente articolo.

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