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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 35
Intese fra gli enti delegati
Qualora nell'esercizio di funzioni amministrative sia interessato il territorio di due o più enti delegati, questi provvedono, d' intesa, a stabilire a quale di essi affidare l'effettivo esercizio.
Nel caso di mancata intesa provvede, con atto motivato, la Giunta regionale.

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