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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 36
Ente regionale di sviluppo agricolo e Azienda regionale delle foreste
L'Ente regionale di sviluppo agricolo e l'Azienda regionale delle foreste continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali in vigore.
Per la predisposizione di studi e ricerche, di documenti preliminari agli atti di programazione, di progetti operativi e di specifici interventi, gli enti delegati possono avvalersi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nell'ambito delle competenze a questo attribuite dalla Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

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