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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 4
Funzioni delegate o subdelegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini
Sono delegate o subdelegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:
a) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine;
b) la vigilanza e la tutela in ordine a enti, aziende, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali, ad esclusione dei consorzi di bonifica integrale, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di miglioramento fondiario;
c) la promozione, realizzazione e coordinamento delle strutture di supporto e specialistiche connesse al funzionamento dei servizi di base di sviluppo agricolo;
d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agricolo;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, l'attuazione degli interventi relativi alla promozione e all'orientamento dei consumi alimentari;
f) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, ad eccezione del conferimento della qualifica di utente di motore agricolo delegato ai Comuni ai sensi del successivo art. 5.
Sono subdelegate alle sole Province le funzioni di vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del primo comma, il Comitato circondariale di Rimini può costituire commissioni o comitati di livello circondariale che sostituiranno a tutti gli effetti, dalla data di effettiva costituzione, commissioni e comitati provinciali.

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