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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 5
Funzioni delegate ai Comuni
Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) a certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale, di utente di motore agricolo e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
b) la certificazione relativa all'idoneità dei fondi alla formazione o arrotondamento della proprietà diretto - coltivatrice;
c) la concessione degli incentivi a favore della edilizia abitativa rurale, esclusi gli interventi compresi in piani di sviluppo aziendali o interaziendali;
d) la formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario relativi agli elettrodotti rurali;
e) la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture rurali, ivi compresi gli acquedotti rurali e le strade vicinali e interpoderali.
I Comuni continuano altresì ad esercitare le funzioni ed i compiti loro attribuiti dalle seguenti Leggi regionali:
- 6 luglio 1977 n. 30 " Norme per la produzione di sementi di piante allogame "
- 15 febbraio 1980 n. 11 " Organizzazione e disciplina della riproduzione animale "
- 28 luglio 1982 n. 34 " Norme sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini della difesa fitosanitaria "
- 30 agosto 1982 n. 42 " Organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli ".

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