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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 6
Funzioni riservate alla Regione
Sono di competenza della Regione il coordinamento delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge e la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali ivi compresi gli indirizzi produttivi.
Sono riservati alla Regione:
a) l'approvazione di programmi a dimensione regionale previsti da direttive o regolamenti comunitari e da leggi statali e la concessione ed erogazione dei relativi incentivi;
b) l'approvazione di programmi di interventi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti;
c) tutte le funzioni amministrative riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
d) la definizione dei criteri, priorità e parametri riguardanti i prestiti di conduzione;
e) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie;
f) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario nonchè il riparto fra i medesimi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevoltato ad eccezione dei prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli non associati;
g) la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui di cui alla precedente lettera f);
h) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative;
i) le attività relative ai servizi e alle strutture regionali di supporto per l'incremento dell'ippicoltura;
l) le funzioni amministrative, comprese la vigilanza e tutela, in ordine a enti, aziende o istituzioni a carattere regionale;
m) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.
Fino all'entrata in vigore delle Leggi regionali in materia di difesa del suolo e di riordino degli enti operanti in materia di difesa del suolo, restano riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la bonifica integrale e montana nonchè le funzioni amministraive, comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine ai consorzi di bonifica integrale, ai consorzi di bonifica montana e ai consorzi di miglioramento fondiario.

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