Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 8
Direttive regionali
Le funzioni delegate o subdelegate con la presente legge debbono essere esercitate in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e specifici, deliberati dal Consiglio regionale ed in attuazione dei programmi di cui al successivo art. 14.
Nell'esercizio delle funzioni subdelegate debbono essere in particlare osservate le eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati e subdelegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Espandi Indice