LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34
DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983
Art. 9
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate
La Regione e gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
In ogni caso le Province sono tenute a trasmettere alla Regione le proposte di piano zonale di sviluppo agricolo.