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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Titolo I
DELEGHE
Art. 3
Delega di funzioni alle Province, al Comitato circondariale di Rimini e alle Comunità montane
Le funzioni amministrative disciplinate da regolamenti comunitari, da norme statali e regionali, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di agricoltura e alimentazione, con le sole eccezioni di quelle delegate o subdelegate alle sole Province e al Comitato circondariale di Rimini o ai Comuni dai successivi artt. 4 e 5 e di quelle riservate alla competenza regionale dal successivo art. 6, sono delegate alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e, per il restante territorio, alle Province.
Art. 4
Funzioni delegate o subdelegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini
Sono delegate o subdelegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:
a) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine;
b) la vigilanza e la tutela in ordine a enti, aziende, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali, ad esclusione dei consorzi di bonifica integrale, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di miglioramento fondiario;
c) la promozione, realizzazione e coordinamento delle strutture di supporto e specialistiche connesse al funzionamento dei servizi di base di sviluppo agricolo;
d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agricolo;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, l'attuazione degli interventi relativi alla promozione e all'orientamento dei consumi alimentari;
f) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, ad eccezione del conferimento della qualifica di utente di motore agricolo delegato ai Comuni ai sensi del successivo art. 5.
Sono subdelegate alle sole Province le funzioni di vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del primo comma, il Comitato circondariale di Rimini può costituire commissioni o comitati di livello circondariale che sostituiranno a tutti gli effetti, dalla data di effettiva costituzione, commissioni e comitati provinciali.
Art. 5
Funzioni delegate ai Comuni
Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) a certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale, di utente di motore agricolo e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
b) la certificazione relativa all'idoneità dei fondi alla formazione o arrotondamento della proprietà diretto - coltivatrice;
c) la concessione degli incentivi a favore della edilizia abitativa rurale, esclusi gli interventi compresi in piani di sviluppo aziendali o interaziendali;
d) la formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario relativi agli elettrodotti rurali;
e) la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture rurali, ivi compresi gli acquedotti rurali e le strade vicinali e interpoderali.
I Comuni continuano altresì ad esercitare le funzioni ed i compiti loro attribuiti dalle seguenti Leggi regionali:
- 6 luglio 1977 n. 30 " Norme per la produzione di sementi di piante allogame "
- 15 febbraio 1980 n. 11 " Organizzazione e disciplina della riproduzione animale "
- 28 luglio 1982 n. 34 " Norme sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini della difesa fitosanitaria "
- 30 agosto 1982 n. 42 " Organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli ".
Art. 6
Funzioni riservate alla Regione
Sono di competenza della Regione il coordinamento delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge e la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali ivi compresi gli indirizzi produttivi.
Sono riservati alla Regione:
a) l'approvazione di programmi a dimensione regionale previsti da direttive o regolamenti comunitari e da leggi statali e la concessione ed erogazione dei relativi incentivi;
b) l'approvazione di programmi di interventi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti;
c) tutte le funzioni amministrative riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
d) la definizione dei criteri, priorità e parametri riguardanti i prestiti di conduzione;
e) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie;
f) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario nonchè il riparto fra i medesimi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevoltato ad eccezione dei prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli non associati;
g) la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui di cui alla precedente lettera f);
h) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative;
i) le attività relative ai servizi e alle strutture regionali di supporto per l'incremento dell'ippicoltura;
l) le funzioni amministrative, comprese la vigilanza e tutela, in ordine a enti, aziende o istituzioni a carattere regionale;
m) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.
Fino all'entrata in vigore delle Leggi regionali in materia di difesa del suolo e di riordino degli enti operanti in materia di difesa del suolo, restano riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la bonifica integrale e montana nonchè le funzioni amministraive, comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine ai consorzi di bonifica integrale, ai consorzi di bonifica montana e ai consorzi di miglioramento fondiario.
Art. 7
Ripartizione delle funzioni delegate o subdelegate
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, i soggetti destinatari della delega o della subdelega determinano con atto motivato del maggiore organo deliberante la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.
Tale deliberazione deve essere comunicata alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 8
Direttive regionali
Le funzioni delegate o subdelegate con la presente legge debbono essere esercitate in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e specifici, deliberati dal Consiglio regionale ed in attuazione dei programmi di cui al successivo art. 14.
Nell'esercizio delle funzioni subdelegate debbono essere in particlare osservate le eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati e subdelegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate
La Regione e gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
In ogni caso le Province sono tenute a trasmettere alla Regione le proposte di piano zonale di sviluppo agricolo.
Art. 10
Sostituzione
In caso di inerzia degli enti delegati o subdelegati, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.
Art. 11
Revoca
La revoca delle funzioni regionali delegate o subdelegate con la presente legge è di norma attuata, con Legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di pari livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 12
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate
Gli enti delegati o subdelegati debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o subdelega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge sono definitivi. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 13
Controlli
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 22 luglio 1975 n. 382 Sito esterno, in materia di controllo sugli atti adottati dagli enti delegati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di controllo sugli atti adottati dagli enti medesimi nell'esercizio delle funzioni funzioni proprie.
Art. 14
Programmi operativi annuali e pluriennali
In relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, tenuto anche conto, ove prevedibile, di ulteriori disponibilità di fondi in via di assegnazione alla Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce, relativamente ai fondamentali settori di intervento, una suddivisione indicativa per territorio provinciale e circondariale, sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti.
Detto riparto indicativo viene comunicato agli enti delegati, i quali, secondo le rispettive competenze, provvedono a formulare programmi operativi, annuali e pluriennali, che siano in armonia con la programmazione regionale (programma regionale di sviluppo, piani e programmi a carattere settoriale e intersettoriale, progetti per obiettivi determinati) e con i piani zonali di sviluppo agricolo.
Nel corso della elaborazione dei programmi operativi sono consultati i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e le Commissioni provinciali di cui al Titolo III della presente legge.
La Provincia e il Circondario di Rimini provvedono al coordinamento e all'approvazione dei programmi operativi ed alla loro trasmissione alla Regione per la verifica delle congruità con la programmazione e gli indirizzi regionali e ai fini della ripartizione fra gli enti delegati delle effettive disponibilità finanziarie.
Art. 15
Riparto dei fondi e gestione della spesa
La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto al precedente art. 14, entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce tra gli enti delegati i fondi disponibili per l'anno finanziario successivo.
Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a carattere pluriennale, il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
La Giunta regionale, sulla base di relazioni consuntive presentate dagli enti delegati entro il 31 maggio di ogni anno, può procedere ad una ripartizione delle disponibilità inutilizzate o residue.
Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati. La Giunta regionale stabilirà in sede di riparto i modi e i tempi della materiale erogazione dei fondi assegnati.
Per le funzioni delegate che comportano la erogazione di fondi in rate costanti per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui, i fondi permangono nel bilancio e nella cassa della Regione. Sulla base delle deliberazioni di riparto dei relativi limiti di impegno, gli enti delegati assumono gli atti di concessione dei contributi in conto interessi disponendo la imputazione a carico del corrispondente capitolo di bilancio della Regione. Sulla base di tali atti e della documentazione probatoria della avvenuta stipulazione dei prestiti e mutui agevolati, i comtenti uffici regionali provvedono alla emissione dei ruoli di spesa fissa ed alla erogazione dei fondi agli enti o istituti mutuanti.
Art. 16
Servizi operativi
Agli adempimenti tecnico - amministrativi per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate con la presente legge, ivi compresa la istruttoria delle istanze, provvedono i servizi operativi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione istituiti con la Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine i predetti servizi sono posti alle dipendenze funzionali delle corrispondenti Province e del Comitato circondariale di Rimini. L'avvalimento da parte delle Comunità montane e dei Comuni dei medesimi servizi, ed in particolare delle loro sezioni periferiche, sarà regolato tramite convenzioni specifiche fra detti enti e le Province e il Circondario di Rimini, da sottoporsi alla approvazione della Giunta regionale.
Allo scopo di assicurare unicità e unitarietà alle strutture tecnico - amministrative a servizio dell'agricoltura, le Province e le Comunità montane possono affidare ai servizi provinciali agricoltura e alimentazione gli adempimenti tecnico - amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni proprie integrando, ove necessario, i predetti servizi con personale da esse dipendente. In questo caso, il personale dipendente dalle Province e dalle Comunità montane viene comandato alla Regione per essere assegnato ai servizi provinciali agricoltura e alimentazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà il trasferimento agli enti locali del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti degli enti delegati comandati alla Regione ai sensi del precedente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile del servizio operativo decentrato " agricoltura e alimentazione" e di responsabile dei relativi uffici e unità operative organiche ai sensi della legge regionale, a parità di condizioni con il personale regionale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale regionale.
La Giunta regionale continua ad avvalersi dei servizi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni rimaste alla competenza della Regione.

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